INFEDELTA' CONIUGALE perchè avvalersi di un professionista

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INFEDELTA' CONIUGALE perchè avvalersi di un professionista

Servizi Fiduciari e Agenzia Investigativa Torino Milano
Pubblicato da Agenzia Investigativa Sicurezza360 in PRIVATI · 11 Novembre 2021
Tags: #tradimentoconiugale
L'infedeltà coniugale è reato?
Chi non è esperto di “questioni legali” e si trova ad affrontare una causa di separazione potrebbe essere indotto a ritenere che la battaglia sull’addebito che spesso i coniugi intraprendono in modo esasperato l’uno contro l’altro possa avere una utilità e magari giustificare una richiesta di risarcimento del danno.

Ma non è così: il marito assente, la moglie traditrice o il coniuge che abbandona la casa compie sì degli atti contrari ai doveri del matrimonio ma non subisce alcuna sanzione se non la perdita del diritto al mantenimento (sempre che il suo reddito sia più basso dell’altro) e dei diritti ereditari se, prima del divorzio, l’ex dovesse decedere. Sbaglia quindi chi ritiene che, una volta ottenuto l’addebito a carico del marito o della moglie, possa pretendere anche un indennizzo. Una recente ordinanza della Cassazione prova a spiegare, in un caso di infedeltà, quando il coniuge tradito può chiedere i danni oltre all’addebito.

Addebito e risarcimento del danno: quali differenze?
Quando la separazione viene addebitata alle colpe che il marito o la moglie ha nei confronti dell’ex, quest’ultimo non ha diritto, in automatico, anche al risarcimento dei danni per il matrimonio sfumato, né gli spetta la restituzione dei soldi spesi per il ricevimento, l’abito nuziale, l’arredo, la casa coniugale, o può essere richiesto un addebito della separazione per infedeltà coniugale.

In generale, infatti, dalla separazione dei coniugi può nascere, sul piano economico — a prescindere dai provvedimenti sull’affidamento dei figli e della casa coniugale — solo il diritto ad un assegno di mantenimento dell’uno nei confronti dell’altro, quando ne ricorrono le circostanze specificamente previste dalla legge, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il risarcimento anche quando la separazione sia addebitabile ad uno di essi.

Tuttavia, anche se in casi eccezionali, i giudici hanno aperto le porte alla possibilità di chiedere i danni oltre all’addebito quando le condotte di uno dei due coniugi sono talmente gravi da ledere i diritti fondamentali della persona dell’altro. Così, ad esempio, chi vede lesi i propri diritti come dignità, riservatezza, onore, morale, reputazione, privacy salute o integrità psico-fisica ha diritto a un risarcimento che eventualmente potrebbe aggiungersi anche al mantenimento. Mantenimento e risarcimento del danno viaggiano su due strade diverse perché diversi sono i presupposti:

  • il mantenimento serve a sostenere il coniuge con il reddito più basso. Solo chi non ha subito l’addebito può chiedere il mantenimento, mentre chi ha ricevuto l’addebito non può ottenere il mantenimento anche se non ha reddito o ha un reddito molto basso;
  • il risarcimento del danno invece serve per reintegrare una lesione subita per via del comportamento gravemente lesivo dell’ex. Non basta il mancato rispetto degli obblighi connessi al matrimonio per dar luogo al risarcimento dei danni; è necessario che l’offesa sia particolarmente grave e vi sia la prova di un danno concreto.


Infedeltà coniugale e violazione di diritti fondamentali: quali forme di tutela?
La recente espansione del risarcimento del danno in caso di tradimento.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 7 marzo 2019, n. 6598, si pronuncia sulla violazione del dovere di fedeltà coniugale e sulla richiesta danni. Valorizzazione della tutela risarcitoria, allorquando le modalità di infedeltà coniugale siano lesive della dignità personale o di altri diritti fondamentali.

Il caso:
A seguito di separazione, il marito viene a sapere dalla moglie che la stessa aveva intrattenuto un flirt amoroso per diversi mesi, nel luogo di lavoro, con un collega. Rabbioso per la scoperta e allarmato per il concepimento del figlio, intervenuto proprio nell’arco temporale del tradimento, l’uomo chiede alla moglie di effettuare il test del DNA. A quel punto la moglie ritratta, negando che vi sia mai stata una relazione extraconiugale.
Il marito agisce in giudizio per ottenere un risarcimento danni, lamentando un pregiudizio biologico e morale, inquadrabile nel disturbo depressivo cronico.
Il caso arriva fino alla Corte di Cassazione, ove viene chiarita la più recente posizione giurisprudenziale in merito alla tutela ottenibile in caso di violazione del dovere di fedeltà coniugale.

Soluzione dei giudici:
Nel caso di specie la richiesta non viene accolta, in quanto le modalità di tradimento non sarebbero state gravi al punto da tradursi in fatti apprezzabilmente lesivi dell’onore e della dignità del coniuge, tenuto anche conto che il flirt non era neppure noto nell’ambiente lavorativo. Tuttavia, la pronuncia della Corte è significativa per l’ampliamento della tutela risarcitoria, rispetto ai danni derivanti dalla infedeltà coniugale.
I giudici della Cassazione, infatti, chiariscono quale sia il valore dei diritti costituzionalmente protetti, enfatizzando la combinazione tra gli articoli 2 e 29 Costituzione, chiaro presidio dei diritti inviolabili della persona, anche all’interno del consorzio familiare.

La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, quale dovere nascente dal matrimonio ai sensi dell’articolo 143 del codice civile, può comportare una tutela ulteriore rispetto alle tipiche sanzioni endofamiliari, come l’addebito di cui all’art. 151, comma secondo, c.c. e la conseguente perdita del diritto all’assegno di mantenimento. Trattasi di rimedi che rispondono a differenti finalità: l’assegno di separazione e di divorzio, infatti, soddisfa una funzione assistenziale, del tutto diversa da quella riparatoria propria del risarcimento del danno. Pertanto i due strumenti di tutela sono autonomi e la loro applicazione è reciprocamente indipendente, non essendo la mancata pronuncia di addebito preclusiva all’ottenimento della tutela risarcitoria.
Pur difettando l’addebito, infatti, si potrebbe generare una responsabilità civile a carico del coniuge traditore. Occorre, tuttavia, la dimostrazione dell’esistenza di tutti i presupposti dell’art. 2059 c.c , in materia di danno non patrimoniale : per ottenere un risarcimento, infatti, necessita un pregiudizio che superi la soglia della normale tollerabilità e si traduca , per le sue modalità o per il grado di sconvolgimento provato dal coniuge tradito, nella violazione di un diritto protetto dalla Costituzione, come la salute, l’onore o la dignità personale. La mera violazione del dovere di fedeltà, infatti, non fa sorgere automaticamente una responsabilità risarcitoria. Ad avviso dei giudici occorre, piuttosto, dare prova del complesso degli atti concretamente intervenuti, così da dimostrare l’effettiva lesione di diritti fondamentali e le conseguenze dannose patite. Tanto si pone in linea con l’articolo 1223 del codice civile, che esprime la logica riparatoria del nostro sistema civilistico, per cui viene risarcito il pregiudizio nei soli limiti del danno conseguenza concretamente sopportato e dimostrato.

L'utilità di rivolgersi ad un Investigatore Privato
Proprio questa necessità, di fornire elementi di prova a dimostrazione del danno da tradimento, chiarisce l’utilità di rivolgersi al nostro team di professionisti, evitando quel pericoloso fai da te, a cui spinge di regola la forte curiosità: la voglia di togliersi ogni dubbio da soli spesso porta alla commissione di gravi reati, per lo più sottovalutati e legati all’intromissione indebita nell’altrui sfera privata.
La scelta di autotutelarsi accedendo a sistemi informatici ad accesso riservato, come facebook o simili social network, al pari di quella di posizionare strumenti per captare a distanza conversazioni tra il partner e terze persone, può sfociare in ipotesi di reato gravemente sanzionate.

Si pensi, ad esempio, all’interferenza illecita nella vita privata (art 615 bis c.p.), all’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art 615 ter c.p.) oppure all’installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche ( art 617 bis c.p.). Le pene previste per questi reati sono decisamente gravose e possono generare meccanismi processuali molto dispendiosi, in termini di tempo, denaro, libertà e immagine personale.
Di qui l’importanza del nostro apporto alle indagini, nel pieno e costante rispetto delle norme di legge, per garantire investigazioni accurate che tutelino il cliente, assicurandogli fonti di prova spendibili in giudizio a difesa dei suoi diritti ed evitandogli il rischio di gravi conseguenze sul piano penale.

Tra le tecniche di reperimento delle fonti di prova, sono particolarmente utili per accertare dinamiche di infedeltà coniugale:
  • Appostamenti: indagine statica, basata sull’osservazione analitica di luoghi, accadimenti e persone di interesse per tutto il tempo necessario alle specificità del fatto;
  • Pedinamenti: raccolta dinamica di informazioni, attuata monitorando il soggetto nei suoi spostamenti, seguendolo nelle sue traiettorie, tanto a piedi, quanto in auto, di modo da conoscerne abitudini, stili di vita e frequentazioni utili all’indagine;
  • Posizionamento GPS : utilizzo del sistema di tracciamento satellitare per individuare, anche da remoto e in tempo reale, gli spostamenti effettuati dal soggetto, che si muova con i mezzi  più svariati come auto, motocicli..
  • Intervista investigativa: reperimento di dati da persone informate sui fatti, come ad esempio vicini di casa, amici e colleghi di lavoro, quotidianamente vicini al soggetto di nostro interesse e pertanto efficienti canali informativi

Le metodiche di acquisizione dati usate dal nostro team di investigatori si avvalgono di attrezzature investigative tecnologicamente avanzate e soddisfano il cliente garantendo al contempo i diritti fondamentali, specie quello alla privacy, del terzo soggetto all’indagine. I nostri accertamenti assicurano una raccolta accurata di fonti di prova, utilizzabili in giudizio per tutelare la vostra posizione a livello di coppia, in una concezione di famiglia che si amplia progressivamente e che potrà vedere, in prospettiva conseguente, pure l’espansione dell’utilità del nostro intervento, grazie alle spinte della giurisprudenza sovranazionale.



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