TUTELA del PATRIMONIO INFORMATIVO AZIENDALE

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TUTELA del PATRIMONIO INFORMATIVO AZIENDALE

Servizi Fiduciari e Agenzia Investigativa Torino Milano
Spionaggio industriale L'importanza delle bonifiche ambientali tecnologiche

CASS. CIV., SEZ I, 12/7/2019 N. 18772, sull’ illiceità della condotta del dipendente che, riferendo alle nuove strutture che intendano assumerlo, informazioni aziendali trascendenti la sua normale capacità mnemonica e l’esperienza ordinariamente maturabile nell’ente di provenienza, agisca con il fine di avvantaggiare l’impresa concorrente, oltre il valore della risorsa umana acquisita.

Il caso:
La società protagonista della vicenda ha adito in via cautelare il Tribunale chiedendo, tra il resto, l’inibitoria immediata degli atti di concorrenza sleale perpetrati da un ex dipendente. Più in particolare, si sosteneva che il lavoratore fosse passato alle dipendenze di altra società e che questa avesse contattato i clienti della prima, sfruttando le informazioni commerciali possedute dal dipendente uscente. Di quest’ultimo, peraltro, si dubitava l’avvenuta copiatura di un file aziendale, contenente i nominativi dell’intera clientela. La censura si focalizzava su condotte valutate abusive nel trattamento di informazioni sensibili e non divulgabili, nonché, più genericamente, riconducibili agli atti di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n.3) c.c.

Soluzione dei giudici:
A fronte delle dinamiche concretamente intervenute, la Corte esclude che il dipendente abbia sottratto informazioni riservate, ai sensi degli articoli 98 e 99 del Codice della proprietà industriale di cui al D.lgs 30/2005, qualificabili come “segreti commerciali” ovvero una violazione del know-how, inteso come patrimonio immateriale teso a contraddistinguere una specifica realtà aziendale. Più precisamente, non è stata dimostrata in causa l’esistenza di segreti industriali nella nozione delineata dall’art. 98 C.P.I., ovverosia di dati segreti, con un valore economicamente valutabile e muniti di misure idonee alla loro preservazione rispetto a indebite divulgazioni.
Tuttavia, i giudici di legittimità non mancano di valorizzare l’imprescindibilità dei canoni di correttezza nelle dinamiche concorrenziali, nella prospettiva di un mercato effettivamente libero e competitivo, in coerenza con i principi di cui all’art 41 Cost., sulla libertà di iniziativa economica.
Dalla pronuncia si trae il più recente approccio della giurisprudenza di legittimità secondo cui, l’imprenditore che si avvalga della collaborazione di soggetti che hanno violato l’obbligo di fedeltà nei confronti del loro precedente datore di lavoro, pone in essere atti di concorrenza sleale ove si appropri, per il tramite del dipendente, di notizie riservate nella disponibilità esclusiva del predetto datore di lavoro ovvero istighi il lavoratore alla violazione dell’obbligo di fedeltà, cui è tenuto ex art 2105 c.c. Il tutto accordando una tutela ampia al know how aziendale, da intendersi quale patrimonio immateriale cognitivo dell’azienda, ovvero come complesso dei processi di produzione, delle tecniche aziendali e dei segreti su cui si fonda l’esercizio della specifica attività aziendale.

Forme di tutela tanto ampie, e pure di matrice penale, ai sensi degli articoli 622 e 623 c.p. relativi al segreto professionale e a quello scientifico o commerciale, richiedono figure in grado di assicurarla, in modo effettivo e già in chiave preventiva.
Il ruolo del nostro team di investigatori si palesa centrale nel contrasto dei fenomeni di spionaggio industriale: professionalità e scrupolo nella ricerca di anomalie e di condotte potenzialmente violative della correttezza nell’ambiente di lavoro, vi consentiranno di evitare ingenti perdite per la fuga di notizie riservate e fondamentali per lo sviluppo della vostra produttività aziendale.

Le abilità del nostro gruppo di lavoro intervengono nel contrasto delle spie:
- soggettive, ove sia un dipendente infedele a carpire notizie sensibili, con la finalità di avvantaggiare indebitamente imprese concorrenti. Di estrema utilità le nostre indagini pre assunzione, in ausilio al datore di lavoro, finalizzate a valutare l’affidabilità dei nuovi assunti. Ci addentriamo alla ricerca delle abitudini del dipendente, del suo storico professionale, nonché delle sue ambizioni lavorative. Altamente funzionali le valutazioni tramite OSINT, come indagini su fonti aperte e pubblicamente accessibili, quindi nel pieno rispetto della normativa privacy. Si pensi alla consultazione di pagine fb, degli amici, dei luoghi di lavoro postati…
Il reperimento di siffatte informazioni personali si rivela di marcata utilità per il datore di lavoro che, prima di dare accesso a nuove risorse lavorative, voglia accertarsi sul grado di fiducia da poter investire. Nella medesima logica di contrasto alla fuga di notizie, il nostro apporto consultivo nella collocazione di videocamere, che il datore scegliesse poi di utilizzare come forma di controllo difensivo del patrimonio aziendale, nei limiti della proporzionalità e della necessità prescritte dalla legge e dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr FOCUS febbraio, Cass, sez. lavoro, sent. n 10636/2017) ;
- oggettive, qualora lo strumento di captazione del concorrente sleale sia una microspia, posizionata in modalità strategica e idonea a captare fraudolentemente dati aziendali. In tali evenienze, il nostro apporto si traduce nell’attività di bonifica ambientale o digitale, a seconda della collocazione del captatore su una dimensione fisica ovvero virtuale. Trattasi di operazione marcatamente complessa, che richiede accurata competenza sul funzionamento dei dispositivi spia, accurata formazione nonché esperienza sul campo. Di qui l’utilità dell’apporto del nostro team di investigatori, pronti a vagliare un piano prima prettamente investigativo (relativo a chi possa avere interesse a carpire quali informazioni) e a seguito pure tecnico materiale, volto alla localizzazione delle microspie. Simili strumenti di captazione dei dati possono avere collocazione materiale su aree aziendali ovvero essere inserite, insistendo su un piano virtuale, in sistemi informatici. Quale che sia la modalità per sottrarre fraudolentemente dati aziendali, tanto la bonifica ambientale, quanto quella digitale, si muovono nella prospettiva di prevenire ovvero inibire, ove già in atto, la fuga di notizie sensibili.
Operiamo nella costante osservanza delle previsioni di legge, nei limiti di quanto non interferisca o non vanifichi eventuali attività poste in essere dalla magistratura.

…travalicando i nostri confini…  pure la giurisprudenza sovranazionale, con particolare riguardo alla Corte di Giustizia UE, valorizza le pratiche leali di concorrenza, nella prospettiva di un mercato effettivamente libero e competitivo. Anche a livello normativo, gli articoli 101, 102 e 103 del TFUE accordano piena tutela alla libera concorrenza, vietando le pratiche sleali.
Nella medesima direzione, si pone la fondamentale tappa legislativa di cui al Regolamento UE n. 1/2003, fissativa dei principi generali in materia di intese restrittive della concorrenza e di abuso di posizione dominante, nonché la Direttiva 2014/104 UE (attuata a livello nazionale con L. 124/2017)
La ratio dei pronunciamenti e delle norme richiamate si rintraccia nella prospettiva di valorizzazione della correttezza tra imprenditori e nella lealtà delle pratiche di concorrenza, nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 2 e 41 Cost.

Alla luce delle esigenze di trasparenza sul mercato e di effettività delle logiche competitive, decisivo si palesa il ruolo dell’investigatore abile nel contrastare meccanismi scorretti di concorrenza, come lo spionaggio industriale, così assicurando tutela al patrimonio immateriale della vostra azienda e al complesso dei dati sensibili funzionali alla produttività .




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