ILLECITI DEI DIPENDENTI e PRIVACY

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ILLECITI DEI DIPENDENTI e PRIVACY

Servizi Fiduciari e Agenzia Investigativa Torino Milano
Potere di controllo del datore di lavoro sui furti dei dipendenti e privacy del lavoratore: quale punto equilibrio?

1) CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, sentenza 17 ottobre 2019 ( Grande Camera si pronuncia sui ricorsi 1874/2013 e 8567/13) , in materia di CONTROLLI DIFENSIVI OCCULTI : sono leciti se ragionevoli e proporzionati.
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Il caso:
Ex dipendenti di un supermercato spagnolo, a suo tempo licenziati dal datore di lavoro, perché filmati mediante telecamere a circuito chiuso, mentre compivano dei furti.
Si trattava di apparecchi piazzati dal datore di lavoro, alcuni visibili, altri nascosti, sulla base di sospetti che lo stesso nutriva in seguito a gravi ammanchi . Le riprese erano finalizzate a portare in giudizio le prove dei reati , per ottenere la tutela spettante per legge.
Soluzione dei giudici :
Ad avviso della Corte europea, tali controlli sono ammessi e non violano l’articolo 8 CEDU, a tutela della vita privata e familiare, perché sono finalizzati ad accertare gravi illeciti commessi dal lavoratore e perché avvengono con l’impiego di modalità spazio temporali non eccessivamente invasive. Si tratterebbe di un monitoraggio che riduce al minimo l’incidenza del controllo sul lavoratore, dato che le video camere sono posizionate in spazi circoscritti e per tempi limitati.
In conclusione, i giudici ammettono l’impiego di sistemi di video sorveglianza quando sono PROPORZIONATI, ovvero garantiscono un punto di equilibrio tra esigenza di tutela aziendale del datore di lavoro e garanzia dei diritti fondamentali del lavoratore.
1)CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA n. 10636/2017  in materia di ammissibilità controlli difensivi occulti , pure ad opera di personale investigativo esterno all’organizzazione aziendale.
I giudici affermano la liceità di strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, che siano volti all’accertamento di comportamenti illeciti, diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa. Resta ferma la necessità di usare modalità rispettose della libertà e della dignità del lavoratore, di modo da garantire un punto di equilibrio tra garanzie costituzionalmente assicurate al dipendente e tutela del patrimonio produttivo aziendale.
Di qui l’ammissibilità di personale investigativo esperto, che sia di ausilio al datore di lavoro, nella tutela delle risorse aziendali e nello sviluppo dell’efficienza produttiva.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, devono ritenersi fuori dall’ambito di applicazione dell’art. 4  L.300/1970 (Statuto dei lavoratori) , che vieta l’uso di apparecchiature di controllo a distanza del lavoratore, tutte quelle forme di monitoraggio a distanza che abbiano di mira l’accertamento di condotte illecite del lavoratore, ovvero i controlli difensivi (cfr Cass. Civ. sentenza n. 4746/2002)
 
A ulteriore conferma dell’utilità di efficace personale investigativo in collaborazione con gli apparati aziendali…
2)      GARANTE DELLA PRIVACY, provvedimento del 27 novembre 2001 in materia di operazioni investigative su sospetti comportamenti illeciti di addetti al servizio di esazione autostradale .
Si stabilisce che la complessa operazione investigativa risulta compatibile con la L. 675/1996 sulla tutela dei dati personali quando è svolta per tutelare una legittima esigenza di tutela dei propri diritti in giudizio, acquisendo materiale probatorio per sostenere specifici addebiti disciplinari che hanno condotto al licenziamento del lavoratore.



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